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OPA

OPA L’Offerta pubblica di acquisto (OPA) è ogni offerta finalizzata all’acquisto in denaro di prodotti finanziari. Se l’acquisto avviene con un corrispettivo di altri prodotti finanziari, si parla di offerta di scambio. Il soggetto che lancia un’OPA deve darne prima comunicazione alla Consob, allegando un documento che contiene le informazioni necessarie al pubblico per farsi un giudizio sull’offerta. Il documento vagliato dalla Consob verrà quindi diffuso al pubblico e trasmesso alla società oggetto di OPA. La stessa società oggetto dell’OPA è infatti tenuta a diffondere poi al pubblico un comunicato con i dati utili alla valutazione dell’offerta. L’OPA è obbligatoria quando un soggetto detiene una partecipazione nel capitale ordinario superiore al 30%: in questo caso il legislatore impone di offrirsi come acquirente per le azioni residue (OPA obbligatoria totalitaria). Si parla di OPA preventiva, invece, quando nell’esigenza di evitare un’OPA totalitaria si assicura comunque il cambio di controllo e la tutela delle minoranze. Si ha infine un’OPA residuale quando un soggetto ha una partecipazione superiore al 90% nel capitale di una società quotata e promuove un’OPA sulle residue azioni.